Obbligo Progetto Ponteggio: Normativa e Requisiti 2025

Ci sono circostanze precise in cui predisporre un progetto specifico per il ponteggio metallico diventa un obbligo non eludibile, e queste situazioni si verificano tutte le volte che l’installazione prevista si discosta dagli schemi tipo forniti dal produttore. Il Decreto Legislativo 81/2008, insieme alle successive modifiche, stabilisce con chiarezza che serve un progetto sottoscritto da un professionista abilitato quando l’opera provvisionale supera i 20 metri di altezza, quando presenta configurazioni che esulano dagli schemi contemplati nel libretto di autorizzazione ministeriale, oppure quando viene assemblata seguendo modalità differenti da quelle indicate dal costruttore.

Tra le casistiche che rientrano in questo quadro troviamo situazioni come carichi superiori rispetto a quanto indicato nelle tabelle standard, ancoraggi diversi per numero o tipologia rispetto alle indicazioni del manuale, utilizzo in zone soggette a sollecitazioni particolari causate da vento o neve, oppure geometrie irregolari che comportano adattamenti strutturali significativi.

La certificazione ponteggi costituisce un elemento essenziale all’interno del sistema di controlli di conformità e deve integrarsi con la progettazione specifica quando le circostanze lo richiedono. Anche installazioni che restano sotto i 20 metri possono richiedere un progetto dedicato se le condizioni d’uso si distanziano in modo sostanziale dalle configurazioni tipo: pensiamo a montaggi realizzati su terreni poco compatti, in prossimità di linee elettriche aeree, oppure quando sono previsti carichi concentrati derivanti da attrezzature per il sollevamento.

Spetta in modo congiunto al responsabile dei lavori e al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva valutare se sia necessaria la progettazione, attraverso un’analisi attenta delle caratteristiche previste per l’installazione e il loro confronto con quanto prescritto nel libretto ministeriale del ponteggio.

Differenza tra disegno esecutivo e progetto strutturale

Il disegno esecutivo rappresenta essenzialmente una guida grafica dell’assemblaggio che illustra come disporre i diversi componenti secondo le configurazioni già previste dal fabbricante, senza che servano verifiche di calcolo specifiche. Si tratta di un documento che normalmente fa parte del libretto autorizzativo ministeriale e riporta elementi quali le distanze da rispettare fra i montanti, la disposizione corretta degli ancoraggi, la posizione degli impalcati e dei controventi, funzionando sostanzialmente come un manuale pratico per un montaggio che rispetti le specifiche del costruttore.

Quando il ponteggio viene assemblato in configurazione standard, seguendo fedelmente le indicazioni contenute nel libretto senza alterare le condizioni di carico o le caratteristiche geometriche, il disegno esecutivo può essere utilizzato in modo autonomo.

Ben diverso è il progetto strutturale, che costituisce un elaborato tecnico articolato contenente calcoli verificati secondo le norme tecniche vigenti, controlli di stabilità sia locali che globali, dimensionamento preciso degli elementi di ancoraggio, analisi dettagliata dei carichi previsti e delle sollecitazioni che ne conseguono, rappresentando l’unico riferimento valido quando ci si allontana dagli schemi standardizzati. Una misurazione ponteggi accurata risulta indispensabile nella redazione del progetto strutturale, poiché ogni dimensione e ogni distanza influenzano direttamente i calcoli di verifica.

Il progetto richiede necessariamente la sottoscrizione di un professionista iscritto all’albo competente e include tavole grafiche dettagliate, schemi puntuali per gli ancoraggi, verifiche agli stati limite, analisi delle azioni del vento in relazione alla zona geografica, oltre a tutte le prescrizioni necessarie per garantire la stabilità dell’opera nelle effettive condizioni di utilizzo programmate.

Chi può firmare e redigere il progetto

La sottoscrizione del progetto è riservata esclusivamente a ingegneri e architetti regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali, che possiedano le competenze tecniche necessarie per condurre le verifiche strutturali richieste dalla normativa. Il professionista assume integralmente le responsabilità civili e penali relative alla correttezza dei calcoli effettuati, alla conformità del progetto rispetto alle norme tecniche costruttive in vigore e alla sicurezza dell’installazione quando questa viene realizzata seguendo le sue prescrizioni.

Sebbene la redazione materiale possa essere delegata a collaboratori tecnici qualificati, firma e conseguente assunzione di responsabilità rimangono prerogativa esclusiva del professionista abilitato, che è tenuto a verificare personalmente la correttezza di ciascun elaborato prima di apporvi firma e timbro professionale.

La normativa non introduce distinzioni tra le diverse specializzazioni ingegneristiche o architettoniche relativamente alla competenza alla firma, tuttavia nella pratica professionale risulta preferibile che il progetto sia curato da tecnici con esperienza consolidata in strutture metalliche e opere provvisionali. Bisogna prevenire situazioni di ponteggio non a norma che possono derivare da errori progettuali o carenze nelle verifiche strutturali.

Il committente o chi dirige i lavori ha l’obbligo di verificare che il professionista incaricato risulti effettivamente iscritto all’albo e in regola con gli obblighi contributivi, richiedendo se necessario un certificato di iscrizione aggiornato. Nel caso vengano apportate modifiche successive al progetto iniziale, ogni variante significativa deve essere nuovamente firmata dal professionista abilitato, dal momento che qualsiasi cambiamento nelle condizioni strutturali o di carico necessita di una rivalutazione completa della sicurezza dell’installazione.

Contenuti obbligatori del progetto e della relazione di calcolo

La relazione di calcolo deve includere l’analisi approfondita di tutte le azioni che interessano il ponteggio, comprendendo carichi permanenti derivanti dal peso proprio della struttura, carichi variabili dovuti a personale e materiali depositati, azioni del vento calcolate tenendo conto delle caratteristiche della zona climatica di installazione, eventuali carichi da neve per ponteggi destinati a rimanere montati durante i mesi invernali, oltre a sollecitazioni generate da apparecchiature di sollevamento quando presenti.

Le verifiche vanno eseguite utilizzando il metodo degli stati limite, controllando sia gli stati limite ultimi legati al collasso strutturale sia quelli di esercizio connessi a deformazioni eccessive o fenomeni vibratori. La relazione deve riportare le caratteristiche geometriche dell’installazione, le proprietà meccaniche dei materiali utilizzati con riferimento alle certificazioni del produttore, i coefficienti di sicurezza adottati e i risultati numerici di tutte le verifiche svolte.

Gli elaborati grafici rappresentano una componente integrante del progetto e devono illustrare con chiarezza la disposizione planimetrica del ponteggio, gli schemi degli ancoraggi con indicazione di distanze e tipologie di fissaggio, i prospetti con evidenziazione di impalcati e protezioni, i particolari costruttivi nelle zone critiche, insieme a ogni altro dettaglio indispensabile per la corretta realizzazione dell’opera.

Particolare attenzione va dedicata alle disposizioni per evitare gravi incidenti che possono scaturire da errori durante il montaggio o da una definizione progettuale insufficiente. Il progetto deve inoltre contenere le prescrizioni operative per l’assemblaggio, specificando le sequenze critiche, le verifiche intermedie da eseguire durante l’installazione, le modalità di controllo degli ancoraggi e le limitazioni d’uso da rispettare durante l’esercizio.

La distanza massima dal filo dell’edificio per gli impalcati non può superare i 20 centimetri quando mancano parapetti sul lato interno, garantendo in questo modo protezione contro le cadute dall’alto.

Documentazione necessaria per l’installazione in cantiere

Prima di iniziare il montaggio occorre preparare un fascicolo documentale completo che accompagni l’installazione del ponteggio e rimanga disponibile in cantiere per l’intera durata dell’utilizzo. Questo fascicolo include obbligatoriamente l’autorizzazione ministeriale del ponteggio con il relativo libretto contenente caratteristiche tecniche e schemi di montaggio, il progetto sottoscritto dal professionista abilitato quando richiesto dalle normative, il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio redatto secondo le prescrizioni vigenti, la dichiarazione di conformità rilasciata dal responsabile del montaggio, oltre ai certificati di formazione del personale incaricato delle operazioni di assemblaggio e utilizzo.

L’intera documentazione deve essere mantenuta aggiornata e facilmente accessibile per le verifiche degli organi di controllo.

La documentazione deve altresì comprendere i verbali delle verifiche periodiche effettuate durante l’impiego del ponteggio, le registrazioni delle condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare la stabilità, ed eventuali rapporti di manutenzione straordinaria o di modifica dell’installazione. L’utilizzo di una check-list efficace per evitare rischi civili e penali costituisce uno strumento prezioso per verificare che tutta la documentazione risulti completa e conforme.

Le dichiarazioni di conformità dei materiali impiegati, con particolare riferimento agli elementi di ancoraggio e ai dispositivi di protezione collettiva, vanno acquisite e conservate insieme agli altri documenti. Qualora le attività di montaggio vengano subappaltate, devono essere presenti anche i contratti e le attestazioni di idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice, a dimostrazione che il personale impiegato possiede le qualifiche necessarie per operare in sicurezza.

PiMUS: quando è richiesto e chi lo redige

Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio rappresenta un documento obbligatorio per qualsiasi installazione di ponteggio, indipendentemente dall’altezza o dalla complessità dell’opera, e si configura come parte integrante del Piano Operativo di Sicurezza del cantiere. Il Decreto Legislativo 81/2008 prevede la redazione del PiMUS quale strumento di prevenzione dei rischi specifici legati alle fasi di assemblaggio, utilizzo quotidiano e disassemblaggio del ponteggio, che deve contenere la descrizione dettagliata delle procedure operative, l’individuazione dei dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari, la definizione delle responsabilità dei vari soggetti coinvolti e le misure di emergenza da adottare in caso di eventi imprevisti.

L’unica eccezione che permette di omettere il PiMUS riguarda ponteggi prefabbricati di altezza inferiore a 2 metri utilizzati per interventi di brevissima durata, configurazione che raramente si incontra nelle applicazioni edili ordinarie.

La responsabilità della redazione del PiMUS spetta al datore di lavoro dell’impresa che effettua materialmente il montaggio del ponteggio, il quale può avvalersi della collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e di altri tecnici qualificati. Il documento richiede la firma del datore di lavoro e va messo a disposizione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, quando presente, che ne verifica la coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento del cantiere.

Il contenuto del PiMUS deve specificare le modalità operative per ogni fase del montaggio indicando la sequenza corretta degli interventi, le verifiche di stabilità intermedie da effettuare durante l’assemblaggio, le protezioni provvisorie necessarie per le lavorazioni in quota e le competenze richieste agli operatori. Particolare attenzione va riservata alle interferenze con altre lavorazioni contemporanee, alla gestione degli argani per ponteggio quando utilizzati per il sollevamento dei materiali, oltre alle condizioni meteorologiche che possono impedire temporaneamente le operazioni di montaggio o smontaggio per garantire la massima sicurezza dei lavoratori impegnati nelle attività.

Conclusione

L’obbligo di progettare i ponteggi metallici risponde a esigenze concrete di sicurezza strutturale e costituisce una responsabilità che coinvolge committenti, professionisti abilitati e imprese esecutrici. La normativa vigente nel 2025 definisce con precisione quando diventa necessario un progetto firmato da ingegnere o architetto, tracciando un confine chiaro tra le situazioni in cui è sufficiente attenersi agli schemi standard del fabbricante e quelle che richiedono verifiche strutturali specifiche.

La corretta predisposizione della documentazione tecnica, che include relazioni di calcolo, elaborati grafici e Piano di Montaggio Uso e Smontaggio, rappresenta il fondamento per garantire la conformità normativa e prevenire incidenti sul lavoro. Ciascun soggetto coinvolto nel processo di installazione e utilizzo del ponteggio deve conoscere con precisione i propri obblighi e le proprie responsabilità, mantenendo in cantiere tutta la documentazione richiesta e verificando sistematicamente che le condizioni effettive di montaggio corrispondano alle prescrizioni progettuali.

Solo attraverso un approccio rigoroso e consapevole alle tematiche della progettazione e della verifica documentale diventa possibile garantire la sicurezza delle lavorazioni in quota e la piena conformità alle disposizioni legislative in materia di prevenzione degli infortuni.

Preventivo e primo sopralluogo presso la vostra attività GRATUITI.

Torna in alto