- autorizzazione agli scarichi di acque reflue (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06);
- comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (art. 112 D. Lgs. 152/06);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D. Lgs. 152/06);
- autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera (art. 272 D. Lgs.152/06);
- documentazione previsionale di impatto acustico (legge 447/95);
- autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- autorizzazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs.152/06 (procedure semplificate).
Devono procedere con la richiesta di AUA i gestori di piccole e medie imprese, come definito dal D.M. 18/04/2005 e degli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA (autorizzazione integrata ambientale) quando tra i titoli necessari all’esercizio dell’attività vi sia almeno una “autorizzazione espressa” tra quelle sopra indicate. Inoltre, la richiesta di rilascio, modifica sostanziale o rinnovo di solo uno dei sette titoli abilitativi di cui all’articolo 3 del decreto, fa scattare la procedura AUA. L’autorità competente alla formazione dell’A.U.A. è l’ente provinciale, mentre lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), individuato come l’unico punto di accesso per il richiedente, è l’organo che riceve l’istanza e che rilascia il provvedimento entro 90 giorni ovvero 120 giorni ove previsto. I tempi possono ulteriormente prolungarsi in caso di ottenimento di più pareri comportanti l’obbligo di convocazione della conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90. L’avvio dell’istruttoria avviene tramite presentazione telematica mediante i portali disposti dalla pubblica amministrazione, previa sottoscrizione digitale dell’istanza da parte di tecnico abilitato. Il corrispettivo degli oneri istruttori dovuti all’amministrazione competente in caso di AUA risulta subordinato alla tipologia del provvedimento autorizzatorio richiesto e determinato da quanto disposto dalla DGR 3827 del 14/07/2015. L’AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio, con l’obbligo di richiesta rinnovo anticipato almeno 6 mesi prima della scadenza.
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

IL PROBLEMA DELLE SANZIONI
Nessun riferimento alle sanzioni è presente nel Regolamento AUA. Conseguentemente, si è aperta una discussione in merito alla perdurante vigenza delle sanzioni preesistenti. La tesi prevalente all’interno degli Enti di controllo è per la perdurante applicabilità delle previgenti sanzioni. Più chiara la situazione per l’AIA. Il comma 1 dell’art. 29-quaterdecies sanziona con pena alternativa l’esercizio di attività ricomprese nell’Allegato VIII alla Parte II senza essere in possesso dell’AIA, ovvero dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata, con un regime sanzionatorio più severo (ipotesi contravvenzionale con pena congiunta) a fronte di «esercizio non autorizzato che comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato V alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06, ovvero la raccolta o il trasporto o il recupero o lo smaltimento di rifiuti pericolosi». Lo stesso comma 1 prevede un’ipotesi di confisca, a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento, se l’esercizio non autorizzato riguarda una discarica. Il comma 3 dell’art. 29-quaterdecies prevede la sanzione penale dell’ammenda da 5.000 a 26.000 euro (la stessa pena prevista dal testo ante riforma), qualora l’inosservanza delle prescrizioni:
- sia costituita dalla violazione dei valori limite di emissione rilevata durante i controlli previsti nell’autorizzazione o in occasione di ispezione, sempre che la violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità fissati dall’autorizzazione;
- sia relativa alla gestione di rifiuti;
- sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette.
Questi reati sono soggetti a oblazione ordinaria, ai sensi dell’art. 162 codice penale. Sono, invece, punite con pena congiunta (art. 29-quaterdecies, comma 4: ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a 2 anni) le inosservanze delle prescrizioni relative:
- alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati;
- allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte III;
- a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa;
- all’utilizzo di combustibili non autorizzati.

- se la violazione riguarda i rifiuti (anche se pericolosi) si applica sempre la sanzione penale del comma 2;
- se, invece, la violazione riguarda “rifiuti pericolosi non autorizzati”, si applica la più grave fattispecie di cui al comma 3.
I commi 5 e 6 sanzionano, rispettivamente:
- come illecito penale (ammenda da 2.500 a 26.000 euro), la realizzazione di una modifica sostanziale senza autorizzazione;
- come illecito amministrativo (sanzione pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro), la realizzazione di una modifica non sostanziale senza il rispetto del procedimento di cui all’art. 29-nonies.
