Con il termine di “classificazione acustica del territorio” (o zonizzazione) si intende indicare quella procedura che porta a differenziare il territorio in sei classi omogenee, sulla base dei principali usi urbanistici consentiti, siano essi già realizzati o soltanto in previsione; tale procedura è fortemente dipendente dai criteri che vengono assunti per l’individuazione delle classi e conseguentemente anche i risultati ottenuti possono essere disomogenei. Ad ogni classe omogenea individuata competono, sulla base delle indicazioni statali, specifici limiti acustici (DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”). La zonizzazione acustica è uno strumento di pianificazione in base al quale il territorio comunale viene suddiviso in zone acusticamente omogenee a ciascuna delle quali viene attribuita una classe e i relativi limiti. La tutela dei cittadini dall’esposizione al rumore è garantita da diverse norme emanate a partire dagli anni Novanta. Le strategie previste a livello europeo per un approccio uniforme a livello comunitario ai fini della tutela dell’ambiente e della salute della popolazione dall’inquinamento acustico si riassumono nella Direttiva 2002/49/CE recepita dal D. Lgs. 194/2005. La Legge Quadro 447/95 definisce l’inquinamento acustico, le sorgenti di rumore ed i valori limite; stabilisce le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli enti gestori o proprietari delle infrastrutture di trasporto, fornendo indicazioni per la predisposizione dei piani di risanamento acustico e per le valutazioni di impatto acustico. Sono stati emessi i decreti attuativi che regolamentano il rumore derivante dalle infrastrutture di trasporto: il DM 31/10/1997 per gli aeroporti, il DPR 459/1998 per le ferrovie e il DPR 142/2004 per il rumore stradale. In caso di superamento dei limiti gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture devono predisporre gli interventi di contenimento e abbattimento del rumore prodotto nell’esercizio delle infrastrutture stesse, i cui criteri sono riportati nel DM 29/11/00. La legge quadro ha demandato alle Regioni, tra altri compiti, la definizione sia dei criteri per la classificazione acustica del territorio sia delle procedure per la predisposizione e l’adozione dei Piani di risanamento acustico, conseguenti a superamenti dei limiti e delle condizioni della zonizzazione acustica. La Regione Lombardia ha provveduto ad emanare la L.R. 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” che dà disposizioni in merito alle attività di vigilanza e controllo, alla classificazione acustica dei comuni, alla redazione della documentazione di previsione di impatto e clima acustico e ai piani di risanamento comunali, delle industrie e delle infrastrutture.