Viene definito cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria Civile. tra questi si riscontrano all’allegato X del D. Lgs. 81/08 (normativa di riferimento): i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
PREMESSA ED INQUADRAMENTO NORMATIVO

- generali: quelli cioè che sussistono sempre, anche in termini di adempimenti (es.: la disposizione che obbliga la qualificazione degli operatori, prescrivendo il possesso di specifica idoneità tecnico professionale);
- specifici: quelli che si determinano al ricorrere delle condizioni previste (es.: obbligo di nominare i coordinatori e, quindi, di redigere il PSC, ecc.).
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI E DEGLI STRUMENTI PREPOSTI ALLA SICUREZZA
- il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
- il piano operativo di sicurezza (POS);
- il piano sostitutivo di sicurezza (PSS);
- il fascicolo dell’opera (FO);
- la verbalizzazione delle verifiche periodiche.
- committente;
- responsabile del procedimento (in ambito pubblico);
- responsabile dei lavori;
- coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
- coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- appaltatore, il subappaltatore, il lavoratore autonomo, il datore di lavoro;
- direttore tecnico o direttore di cantiere;
- direttore dei lavori.
- dominus: committente e/o responsabile dei lavori (RL);
- supporti e ausili: progettista, direttore dei lavori (DL), coordinatori della sicurezza (CSP e CSE);
- esecutori: impresa affidataria, impresa esecutrice, lavoratori autonomi.
OBBLIGHI DEI SOGGETTI PREPOSTI ALLA SICUREZZA
Committente o responsabile dei lavori:
- verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare;
- chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori ad INSP, INAIL e CASSA EDILE, nonché copia del contratto collettivo dei lavoratori;
- nomina il coordinatore per la sicurezza;
- predispone la notifica preliminare di cui all’art. 99, inoltrandola all’ATS (ex ASL) ed alla DPL.
Coordinatore della sicurezza (in fase di progettazione):
- redige il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D. Lgs. 81/08;
- predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della
protezione dai rischi.
Coordinatore della sicurezza (in fase di esecuzione):
- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e nel POS;
- verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS);
- organizza tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento nonché la reciproca informazione;
- verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza;
- segnala al committente e al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni sulla sicurezza, proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto;
- sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Imprese affidatarie ed esecutrici
- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII;
- predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lettera h).
