La normativa italiana delinea con estrema precisione chi può fare certificazione energetica in modo conforme alla legge. Il riferimento principale è il Decreto Legislativo 192/2005, modificato più volte nel tempo e integrato dal DPR 75/2013, che stabilisce come requisito fondamentale il possesso di un titolo di studio tecnico conseguito presso università o istituti tecnici superiori.
Tra le professioni ammesse troviamo ingegneri, architetti, geometri, periti industriali edili e agronomi, ma non basta il diploma o la laurea: occorre essere regolarmente iscritti agli ordini professionali di riferimento, con competenze certificate in ambito edilizio e impiantistico. Questo però rappresenta solo il punto di partenza, perché la certificazione energetica richiede conoscenze specifiche che vanno acquisite attraverso percorsi formativi riconosciuti dalle amministrazioni regionali o dalle province autonome.
L’Attestato di Prestazione Energetica ha sostituito il precedente ACE, introducendo standard più rigorosi anche per chi lo redige. Quando viene a mancare anche solo uno di questi requisiti, la facoltà di operare come certificatore decade immediatamente, rendendo invalido qualsiasi documento prodotto da chi non rispetta i criteri stabiliti dalla normativa.
Percorso formativo del certificatore energetico
La strada per diventare certificatore energetico passa attraverso una formazione mirata che integra le competenze tecniche di base del proprio percorso professionale. Ogni regione organizza corsi certificati dalla durata minima di 80 ore, basati su linee guida nazionali che garantiscono uniformità nei contenuti e nella qualità dell’insegnamento.
Durante il corso vengono approfonditi diversi temi: dalla normativa energetica vigente (nazionale e regionale) alle tecniche di calcolo delle prestazioni, dall’utilizzo dei software specializzati alle metodologie per condurre sopralluoghi e diagnosi energetiche accurate. La conclusione del percorso prevede un esame articolato in prove teoriche e pratiche, queste ultime spesso basate sulla simulazione completa della redazione di un APE.
Chi supera l’esame ottiene l’accreditamento regionale e viene inserito negli elenchi ufficiali dei professionisti autorizzati a rilasciare le certificazioni. I corsi di formazione presso enti accreditati dalle regioni offrono la sicurezza di acquisire un titolo riconosciuto e valido per l’esercizio della professione.
C’è poi da considerare che la formazione non si esaurisce con il corso iniziale: l’aggiornamento continuo rappresenta un obbligo per mantenere attiva l’abilitazione, perché le normative evolvono rapidamente e le tecnologie del settore energetico fanno costanti progressi che i certificatori devono conoscere e padroneggiare.
Professionisti abilitati al rilascio dell’attestato
Le professioni che possono occuparsi del rilascio dell’Attestato di certificazione energetica sono individuate in modo preciso dalla legislazione vigente. Gli ingegneri (specialmente quelli con specializzazioni edili, civili, ambientali o energetiche) costituiscono la categoria più numerosa, data la loro preparazione tecnica specifica nel campo edilizio ed energetico.
Anche architetti e pianificatori hanno pieno titolo per redigere APE, visto che il loro bagaglio professionale include competenze sull’involucro edilizio e sull’integrazione degli impianti. Geometri e periti industriali edili rientrano tra i soggetti abilitati quando le loro competenze professionali ricadono nell’ambito stabilito dal rispettivo ordine di appartenenza.
Per quanto riguarda agronomi e forestali, possono certificare edifici rurali collegati alle attività agricole. Qualunque sia la categoria professionale, rimangono obbligatori tre elementi: iscrizione regolare all’albo, completamento della formazione specifica richiesta e inserimento negli elenchi regionali dei certificatori abilitati.
La Legge 10 del 1991 calcola il fabbisogno energetico globale e presuppone competenze tecniche in larga parte sovrapponibili a quelle necessarie per la certificazione. Chi può firmare la certificazione energetica deve inoltre garantire completa indipendenza rispetto alle operazioni di costruzione, vendita o gestione dell’immobile oggetto di valutazione.
Situazioni di incompatibilità e divieti normativi
Le norme stabiliscono in maniera inequivocabile quali situazioni impediscono la redazione dell’APE, anche quando il professionista possiede formalmente tutti i requisiti. Il concetto fondamentale è quello dell’indipendenza del certificatore rispetto all’immobile da valutare.
Vengono quindi esclusi categoricamente proprietari, costruttori e tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell’edificio in qualità di progettisti, direttori dei lavori o responsabili tecnici delle imprese coinvolte. Il divieto si estende anche ai familiari più stretti e ai soci delle società che hanno costruito o commercializzato l’immobile.
Questa rigidità serve a evitare conflitti di interesse capaci di compromettere l’obiettività della valutazione energetica. Neanche gli agenti immobiliari possono certificare gli immobili di cui si occupano professionalmente per ragioni di vendita o locazione, dato che manca il requisito della terzietà.
Le sanzioni per chi non si adegua alle normative possono risultare particolarmente onerose, motivo per cui il rispetto dei divieti deve essere assoluto. La persona che firma la Legge 10 può anche firmare la certificazione energetica solo quando non esistono legami economici diretti con l’immobile e viene preservata l’indipendenza professionale necessaria, valutando con attenzione ogni caso specifico per escludere possibili conflitti di interesse.
Responsabilità legali nella firma dell’APE
Chi firma un attestato di certificazione energetica si assume responsabilità civili e penali tutt’altro che trascurabili, il che rende il lavoro del certificatore particolarmente esposto dal punto di vista legale. Il professionista garantisce personalmente l’esattezza dei dati dichiarati, la corretta applicazione delle metodologie di calcolo e il pieno rispetto delle norme tecniche vigenti.
Fornire informazioni false oppure commettere errori sostanziali può portare a sanzioni amministrative comprese tra 700 e 4.200 euro, con la possibilità aggiuntiva di sospensione dall’elenco regionale dei certificatori abilitati. La responsabilità non si limita all’aspetto amministrativo, ma abbraccia anche la sfera civile: acquirenti o inquilini che subiscano danni economici a causa di attestazioni inesatte possono avanzare richieste di risarcimento nei confronti del certificatore.
Per questo le polizze assicurative di responsabilità professionale rappresentano uno strumento irrinunciabile di tutela. La check-list per evitare rischi civili e penali fornisce un aiuto pratico fondamentale per chi opera in questo settore.
Chi deve redigere l’attestato di prestazione energetica ha il dovere di lavorare con estrema diligenza, documentando in modo accurato sopralluoghi, rilievi e calcoli, così da poter dimostrare in qualsiasi momento la correttezza del proprio lavoro.
Costi e tempistiche per ottenere l’attestato
Il prezzo della certificazione energetica cambia notevolmente secondo diversi fattori che ne influenzano la complessità. Primo fra tutti, la dimensione dell’immobile: certificare un piccolo appartamento richiede un impegno decisamente inferiore rispetto a una villa di grandi dimensioni, con tariffe che mediamente partono da 150 euro per unità abitative ridotte e superano i 300 euro per edifici più estesi.
Anche la tipologia costruttiva incide in maniera significativa, visto che edifici d’epoca o dotati di impianti tecnologicamente complessi richiedono sopralluoghi più minuziosi e analisi più approfondite. Pure la localizzazione geografica gioca il suo ruolo, con variazioni tariffarie evidenti tra diverse regioni e tra contesti urbani o periferici.
Per quanto riguarda i tempi, normalmente trascorrono dai 3 ai 7 giorni lavorativi tra il momento del sopralluogo e la consegna dell’attestato finale, in funzione della disponibilità della documentazione tecnica e della complessità dei calcoli da eseguire. Il Conto Termico consente di recuperare parte degli investimenti sostenuti per migliorare le prestazioni energetiche rilevate dall’APE.
Chi fa la certificazione energetica di una casa dovrebbe sempre fornire preventivi dettagliati e trasparenti, che specifichino tutte le voci di costo (sopralluogo, elaborazione dati, redazione dell’attestato, registrazione nel catasto energetico regionale), permettendo al cliente di comprendere esattamente a cosa corrisponde la spesa richiesta.
La certificazione energetica rappresenta ormai un passaggio obbligato nel panorama edilizio contemporaneo, e richiede l’intervento di professionisti qualificati che mantengano costantemente aggiornate le proprie competenze. Comprendere chi può fare certificazione energetica significa entrare in un sistema normativo articolato, pensato per garantire qualità, attendibilità e imparzialità nelle valutazioni degli immobili.
I requisiti professionali richiesti, la formazione obbligatoria, le situazioni di incompatibilità e le responsabilità legali creano un quadro normativo che tutela sia i professionisti sia chi commissiona l’attestato. Affidarsi esclusivamente a certificatori regolarmente abilitati e presenti negli elenchi regionali costituisce l’unica garanzia per ottenere un documento valido, preciso e completamente conforme alle normative in vigore.
Il settore continua a evolversi rapidamente, spinto dalle innovazioni tecnologiche in ambito costruttivo e dalle politiche energetiche sempre più ambiziose, rendendo questo ambito professionale sempre più cruciale e richiedendo ai certificatori un impegno continuo nella formazione per mantenere standard qualitativi elevati e contribuire attivamente alla trasformazione energetica del patrimonio edilizio nazionale.