Abrogazione DM 37/08: la normativa impianti è ancora in vigore?

Nel vasto panorama delle normative italiane dedicate all’edilizia e alla sicurezza, capita spesso di muoversi tra informazioni frammentarie che rischiano di confondere tanto i tecnici del settore quanto i committenti finali.

Uno dei dubbi più ricorrenti riguarda l’effettiva vigenza delle regole che, da oltre un decennio, disciplinano l’impiantistica: si sente spesso parlare di una abrogazione DM 37/08, ma capire se questo testo sia ancora il punto di riferimento legislativo è essenziale per garantire non solo la regolarità burocratica, ma soprattutto l’incolumità delle persone e la tutela degli immobili.

L’obiettivo è quindi fare luce sullo stato attuale della normativa nel 2025, distinguendo tra voci infondate e obblighi reali che proprietari e professionisti devono rispettare.

Il DM 37/08 è stato abrogato? Facciamo chiarezza sulla normativa

Possiamo rispondere immediatamente per eliminare qualsiasi incertezza: no, il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 non è stato abrogato. Nel 2025 questo testo di legge mantiene intatta la sua validità ed efficacia.

L’equivoco sull’abrogazione DM 37/08 nasce sovente da una comprensione parziale delle nuove direttive europee o degli aggiornamenti tecnici, come le varianti alle norme CEI; tali documenti, tuttavia, servono a integrare e modernizzare le modalità operative, senza mai cancellare il decreto originale.

Il DM 37/08 resta quindi la colonna portante che regola l’intera filiera: dall’installazione alla manutenzione, fino alla certificazione degli impianti in contesti civili e produttivi.

È cruciale non sottovalutare la portata di questa vigenza, poiché gli standard di sicurezza imposti sono tuttora rigorosi. Gli enti preposti al controllo, ovvero i Comuni attraverso lo sportello unico per l’edilizia e le Camere di Commercio per la verifica dei requisiti d’impresa, vigilano sulla correttezza delle certificazioni rilasciate.

Trascurare questi adempimenti, credendo erroneamente che la norma sia superata, può costare caro sia in termini di sanzioni amministrative che di responsabilità legali.

Specialmente per chi ha il compito di gestire la sicurezza in azienda, l’utilizzo di check-list specifiche e protocolli aggiornati costituisce un modo efficace per evitare rischi civili e penali, assicurando una piena conformità alle regole attuali.

Il passaggio dalla Legge 46/90 all’attuale decreto impianti

Per comprendere a fondo il quadro normativo odierno, è utile osservare l’evoluzione storica della legislazione. L’avvento del DM 37/08 ha segnato il superamento della storica Legge 46/90, che per prima aveva introdotto criteri severi sulla sicurezza degli impianti.

La vera innovazione introdotta dal decreto del 2008 sta nell’aver allargato l’orizzonte: mentre la vecchia legge si concentrava prevalentemente sull’ambito residenziale, l’attuale normativa abbraccia tutti gli impianti a servizio degli edifici, qualunque sia la loro destinazione d’uso.

La transizione, tuttavia, non ha cancellato tutto il passato. Alcuni frammenti della Legge 46/90, in particolare gli articoli 8, 14 e 16, rimangono attivi e continuano a regolare le procedure di verifica e il delicato aspetto sanzionatorio.

Questo scenario, dove vecchio e nuovo convivono, richiede una competenza specifica, soprattutto negli ambienti di lavoro. In questi contesti, la gestione tecnica dell’impianto elettrico si intreccia con gli obblighi di tutela dei lavoratori, ponendo al centro la responsabilità del datore di lavoro.

È suo compito garantire che i controlli periodici vengano effettuati regolarmente, mantenendo il filo conduttore tra le disposizioni originarie e il moderno Testo Unico sulla Sicurezza.

Quali impianti rientrano nel campo di applicazione del decreto

Quando si alimentano dubbi su una presunta abrogazione DM 37/08, si tende spesso a dimenticare quanto sia ampia la varietà di sistemi tecnologici che ricadono sotto la sua tutela. Non si tratta, infatti, solo di energia elettrica.

L’articolo 1 del decreto classifica con lettere dalla A alla G un vasto insieme di impianti: vi rientrano quelli elettrici, i sistemi di protezione dalle scariche atmosferiche, l’automazione di porte e cancelli, ma anche gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere.

L’elenco prosegue includendo riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, distribuzione del gas, sistemi di sollevamento come ascensori e, non ultima, la protezione antincendio.

Altrettanto fondamentale è delimitare cosa esula dalla norma. Il decreto non si applica agli impianti che sono parte integrante dei processi produttivi industriali, alle installazioni temporanee nei cantieri e alle infrastrutture delle reti pubbliche.

Tuttavia, per tutto ciò che concerne l’ambito civile, l’accuratezza tecnica non è un optional. Questo rigore diventa imprescindibile nel momento in cui si effettuano i collegamenti dell’impianto elettrico, che devono tassativamente seguire la regola dell’arte per essere considerati conformi e, di conseguenza, sicuri.

Quando è obbligatorio il progetto e i requisiti delle imprese

Un ulteriore elemento che smentisce categoricamente l’ipotesi di una deregolamentazione o di una abrogazione DM 37/08 è la severità delle norme sulla progettazione. Il legislatore ha definito confini netti: quando si superano certe soglie dimensionali o di potenza, diventa obbligatorio affidare la stesura del progetto a un professionista iscritto all’albo.

Nel caso degli impianti elettrici, tale obbligo scatta per unità immobiliari oltre i 400 mq (limite ridotto a 200 mq per immobili commerciali o produttivi) o se la potenza impegnata eccede i 6 kW. Criteri simili, legati alla potenzialità termica, si applicano anche a canne fumarie e impianti a gas.

Allo stesso modo, l’esecuzione dei lavori non lascia spazio all’improvvisazione. Le imprese installatrici devono possedere requisiti specifici, tra cui l’iscrizione al Registro Imprese o Albo Artigiani e la presenza di un Responsabile Tecnico qualificato tramite un percorso di studi o esperienza documentata.

Una corretta fase di predisposizione dell’impianto elettrico non può prescindere dalla verifica preliminare di questi titoli: affidare i lavori a personale non abilitato rende nullo qualsiasi intervento e compromette la sicurezza dell’intero edificio.

La Dichiarazione di Conformità: documento essenziale a fine lavori

Ogni volta che si conclude un intervento di nuova installazione, modifica o ampliamento, l’iter deve chiudersi con un atto formale decisivo: la Dichiarazione di Conformità, familiarmente nota come DiCo.

Rilasciata dall’impresa abilitata, questa certificazione attesta che l’opera è stata eseguita a regola d’arte, conformemente alle normative tecniche vigenti come quelle UNI e CEI. In assenza della DiCo, l’impianto è come se non esistesse legalmente: non può ottenere l’agibilità né essere allacciato alle reti pubbliche di fornitura.

Il valore della DiCo risiede nella sua capacità di garantire l’uso di materiali idonei e il rispetto della norma CEI 64-8. La sua rilevanza diventa critica in ambito commerciale, soggetto a controlli più stringenti.

Per mettere in regola l’impianto elettrico di un negozio, ad esempio, è obbligatorio che la Dichiarazione sia conservata in loco, sempre disponibile per le ispezioni di ASL o Vigili del Fuoco. È la prova tangibile che la normativa è pienamente attiva e funge da passaporto indispensabile per l’operatività di qualsiasi attività.

Manutenzione e responsabilità del proprietario dell’immobile

La sicurezza impiantistica non è un traguardo che si raggiunge una volta per tutte con l’installazione, e il DM 37/08 disciplina con chiarezza anche la fase di gestione nel tempo.

L’articolo 8 individua nel proprietario dell’immobile (o nell’amministratore condominiale) il soggetto responsabile, tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per preservare le caratteristiche di sicurezza originarie, attenendosi alle istruzioni di manutenzione fornite dall’installatore.

Questo implica che non è possibile disinteressarsi dell’impianto dopo il collaudo. È utile però operare un distinguo: mentre la manutenzione ordinaria è doverosa ma non richiede nuove certificazioni, qualsiasi modifica strutturale comporta l’emissione di una nuova DiCo.

Particolare attenzione va dedicata agli impianti di terra: la periodica verifica della messa a terra rappresenta un obbligo complementare che il proprietario o il datore di lavoro deve pianificare con rigore.

Solo così si possono prevenire rischi di folgorazione e sanzioni, dimostrando una condotta diligente e il rispetto sostanziale del Decreto 37/08 ancora vigente.

Conclusione

In definitiva, ipotizzare una abrogazione DM 37/08 è non solo tecnicamente errato, ma espone a rischi concreti. Questa normativa continua a rappresentare il faro legislativo per la sicurezza degli impianti in Italia, integrata ma mai sostituita dalle evoluzioni tecniche successive.

Dal rigore nella progettazione alla qualifica delle imprese installatrici, fino agli obblighi manutentivi in capo ai proprietari, ogni articolo del decreto ha lo scopo di proteggere persone e beni materiali.

Comprendere e applicare queste disposizioni va oltre il semplice adempimento burocratico: è un dovere professionale e civico imprescindibile per chiunque gestisca un immobile o operi nel settore.

Preventivo e primo sopralluogo presso la vostra attività GRATUITI.

Torna in alto