La direttiva abroga la precedente del 2004. Recepita negli ordinamenti nazionali dal 1 luglio 2016, obbliga il Datore di Lavoro ad una valutazione del rischio nel rispetto di precisi criteri
La Direttiva europea 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (CEM), che abroga la precedente direttiva 2004/40/CE e recepita negli ordinamenti nazionali dal 1 luglio 2016, obbliga il datore di lavoro ad una valutazione del rischio nel rispetto di precisi criteri.
La Direttiva 2013/35/UE sui Campi Elettromagnetici (CEM) stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi riguardanti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine dai campi elettromagnetici.
Nella Direttiva 2013/35/UE, inoltre, sono presenti i seguenti nuovi valori limite:
- VLE (valori limite di esposizione), “valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare gli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e l’elettrostimolazione dei tessuti”;
- VLE relativi agli effetti sanitari, “VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare”;
- VLE relativi agli effetti sensoriali, “VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali”.

Gli step fondamentali del processo di valutazione (in estrema sintesi – non esaustiva) sono i seguenti:
- identificazione delle possibili sorgenti di pericolo;
- identificazione degli eventuali soggetti a rischio;
- valutazione preliminare dei rischi contestuale ad una eventuale indagine strumentale;
- analisi dei risultati e valutazione definitiva del rischio;
- definizione di un piano delle misure di prevenzione e protezione.