A. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
B. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
La formazione dei lavoratori è disciplinata dall’Accordo tra lo Stato e le Regioni che specifica la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento dei lavoratori. Tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, che svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, dovranno seguire corsi specifici, per durata ed argomenti, in base al livello di rischio cui appartiene l’azienda, secondo il codice ATECO di appartenenza, che suddivide le aziende in tre categorie di rischio: BASSO, MEDIO e ALTO, ognuna delle quali determinerà la durata della formazione stessa. Il lavoratore dovrà essere formato anteriormente o in occasione dell’assunzione, e qualora ciò non fosse possibile si dovrà provvedere alla formazione entro 60 giorni dall’assunzione.
CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI
- Rischio Basso: 4 ore di parte generale e 4 ore sui rischi specifici per un totale di 8 ore;
- Rischio Medio: 4 ore di parte generale e 8 ore sui rischi specifici per un totale di 12 ore;
- Rischio Alto: 4 ore di parte generale e 12 ore sui rischi specifici per un totale di 16 ore con aggiornamento obbligatorio quinquennale di 6 ore per tutti i macrosettori di rischio.