A. Potenza contrattuale con ente gestore (es. Enel) maggiore di 6 kW in bassa tensione
B. Alimentazione da propria cabina in media tensione senza limite di potenza
C. Per attività artigianali, commerciali, produttive, ecc con superficie complessiva maggiore di 200 m2
D. Abitazioni con superficie maggiore di 400 m2
E. In tutti i casi con presenza di luoghi a maggior rischio in caso di incendio, luoghi medici, luoghi con pericolo di esplosione, altre attività soggette al certificato di prevenzione incendi (CPI)
F. Per impianti di rilevazione incendi in attività già soggette a progetto o con numero di rilevatori superiori a 10
G. Per impianti elettronici in attività già soggette a progetto
H. Per impianti di protezione dei fulmini. Non sono soggetti a progettazione i cantieri edili e gli impianti completamente all’aperto oppure in caso di manutenzione straordinaria o ordinaria (in quest’ultimo caso non si applica nemmeno il DM suddetto).
NON È VALIDA

LA NON OTTEMPERANZA DEGLI OBBLIGHI CONNESSI AL DM 37/08 PORTA A SANZIONI FINO A 10.000 EURO.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DICO) O DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI)?
- da un professionista per tutti gli impianti
- dal responsabile tecnico di una impresa abilitata SOLO per gli impianti NON soggetti
a progetto.
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI OBBLIGO DEL REGISTRO DELLE VERIFICHE ELETTRICHE
- Impianti in zone con pericolo di esplosione (secondo D. Lgs. 81/08 e SMI, CEI 31-34, CEI
31-35) - Impianti in locali medici (secondo CEI 64/8 sezione 710)
- Verifiche impianti di terra (secondo DPR 42/01 da effettuarsi da organismo accreditato dalle attività produttive)
- Da prescrizioni imposte sul Certificato di Prevenzione incendi (CPI) da parte dei Vigili del Fuoco

